Home / GLOSSARIO

GLOSSARIO

DANNO NON PATRIMONIALE: in questo caso ci troviamo di fronte ad un danno che non si sostanzia in una perdita economica: il soggetto leso non ha cioè perso soldi o beni patrimoniali. Ciò nonostante a detto danno può essere fatto corrispondere un valore monetario che sarà oggetto di risarcimento a beneficio del soggetto leso. Ne è un esempio il danno biologico.

 

DANNO BIOLOGICO: si tratta della lesione che una persona subisce nel fisico o nella mente in conseguenza, ad esempio, di un errore medico. Tale lesione deve essere risarcita a prescindere dal fatto che il soggetto leso abbia perso o meno la propria capacità di produrre reddito. L’integrità fisica è infatti un bene costituzionalmente tutelato. Posto che un soggetto perfettamente sano viene considerato come avente una capacità biologica pari al 100%, il danno biologico esprime in percentuale la perdita di tale capacità. Mediante apposite tabelle, poi, ad ogni punto percentuale viene attribuito un certo valore monetario: in questo modo è possibile tradurre il danno biologico in un quantum di denaro.

 

(DANNO DA) INVALIDITA’ PERMANENTE: è la misura percentuale del danno biologico che un soggetto subisce in conseguenza di un evento lesivo e che si porterà dietro per tutta la vita.

 

(DANNO DA) INVALIDITA’ TEMPORANEA: è la temporanea perdita della possibilità di svolgere le attività che vengono normalmente svolte nella propria routine quotidiana in conseguenza, per esempio, di un errore medico. Il danneggiato infatti, dopo aver subito una lesione della propria salute, deve affrontare un periodo di invalidità prima di arrivare alla guarigione con o senza postumi (cioè con o senza danno biologico). A tal proposito è il caso di precisare che per “guarigione” non deve intendersi il fatto che il soggetto danneggiato torni ad essere perfettamente sano: per guarigione si intende la stabilizzazione della condizione clinica del soggetto a seguito dell’evento lesivo, il quale può recuperare del tutto o solo in parte la propria capacità biologica. L’invalidità temporanea può essere totale (se il soggetto è temporaneamente del tutto impossibilitato a svolgere le attività proprie della sua routine) o parziale (se la temporanea limitazione allo svolgimento delle proprie attività è appunto parziale).

Anche questo tipo di danno per poter essere risarcito deve essere monetizzato: per questo ad ogni giorno di invalidità temporanea viene fatta corrispondere una certa somma di denaro.

 

INCAPACITA’ BIOLOGICA PREGRESSA: è l’invalidità permanente che un soggetto aveva già prima del verificarsi di un successivo evento lesivo che provoca un ulteriore danno alla salute.

 

DANNO BIOLOGICO TERMINALE: è il danno biologico che un soggetto patisce  nell’intervallo di tempo che intercorre tra la lesione della sua salute (ad esempio provocata da errore medico) ed il sopraggiungere della morte. Si tratta di un danno risarcibile a condizione che tra la lesione della salute ed il conseguente decesso, sia intercorso un “apprezzabile lasso temporale”: non sussiste, e dunque non è risarcibile, nei casi di morte immediata.

 

DANNO MORALE: si intende il patema d’animo che la vittima subisce in conseguenza di un evento lesivo. Si tratta di un danno non patrimoniale per il cui risarcimento si fa riferimento ai parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano. Se poi, in presenza di specifiche circostanze di fatto (tutte da provare e dimostrare), le previsioni tabellari non dovessero risultare sufficienti a ristorare il danno morale patito dal soggetto, allora il giudice potrà “personalizzare” il risarcimento del danno monetizzato e cioè aggiungere una certa percentuale al valore monetario individuato in base alle tabelle di riferimento.

 

DANNO MORALE TERMINALE (O DANNO TANATOLOGICO O DANNO CATASTROFALE): si tratta della sofferenza morale che la vittima subisce nell’avvertire, in maniera cosciente, l’ineluttabile approssimarsi della propria fine. In questo caso si prescinde dall’apprezzabile intervallo di tempo tra il verificarsi delle lesioni alla salute del soggetto ed il suo decesso. Non sussiste e non è dunque risarcibile nei casi in cui il soggetto non possa avere detta coscienza: ne è un esempio l’ipotesi in cui un soggetto, subito dopo le lesioni subite perde coscienza ed entri in coma fino al decesso.

 

DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE: si tratta del danno non patrimoniale  che una persona subisce in conseguenza del decesso di un proprio familiare o comunque un soggetto a sé legato da un vincolo affettivo, causato, per esempio, da un errore medico. Detto in altri termini si tratta dello stravolgimento di un sistema di vita che trovava il suo fondamento nell’affetto e nella quotidianità del rapporto che viene meno. È un danno che deve essere dimostrato da parte di chi ne richiede il risarcimento, ad esempio provando l’effettività e la consistenza del rapporto parentale. Per quanto riguarda la sua monetizzazione, vi sono apposite tabelle (in particolare quelle elaborate dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Milano) che, prendendo in considerazione alcuni parametri (come il grado di parentela tra il danneggiato ed il defunto, la loro convivenza o meno, …), traducono in denaro tale danno. Chiaramente i valori che così si ottengono possono essere adeguati alle circostanze del caso concreto (anch’esse tutte da dimostrare) attraverso il meccanismo di “personalizzazione”, possono cioè essere incrementati.

 

DANNO PATRIMONIALE: si tratta della perdita patrimoniale che un soggetto subisce in conseguenza, ad esempio, di un errore medico. Questo tipo di danno si compone di due elementi: il “danno emergente” che è la perdita economica che il soggetto ha subito in conseguenza di un evento lesivo (esempio: le spese che un soggetto ha dovuto sostenere per curarsi a seguito di un errato intervento medico) ed il “lucro cessante” cioè il guadagno che il soggetto non ha potuto percepire in conseguenza dell’evento lesivo (esempio: il reddito che il soggetto non ha potuto percepire non avendo potuto lavorare durante il periodo di convalescenza a seguito di errato intervento medico).

 

DANNO DA PERDITA DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA GENERICA: si tratta della riduzione o perdita della capacità che ogni soggetto ha di svolgere un’attività lavorativa che, in base alle proprie condizioni fisiche, alla preparazione professionale e culturale, sarebbe in grado di svolgere. Talvolta si configura come danno patrimoniale, altre come danno non patrimoniale (vedi commento a sentenza Cassazione Civile, Sez. III, 11.11.2019, n. 28.988).

 

DANNO DA PERDITA DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA SPECIFICA: si tratta della perdita, da parte di un soggetto che ha subito un danno biologico, della possibilità di svolgere la propria attuale occupazione.  La persona lesa ha quindi patito un danno biologico in conseguenza di un evento lesivo (ad esempio un errato intervento medico) ed ha anche subito un danno patrimoniale dal momento che non è più in grado di svolgere la sua attuale occupazione, un danno che andrà opportunamente dimostrato sia con riguardo alla sua sussistenza, sia con riguardo alla sua entità.

Specialmente nei casi in cui un soggetto subisce un danno biologico di modesta entità, non si può considerare automaticamente sussistente, oltre al danno biologico, anche quello da perdita della capacità lavorativa specifica.

È un danno che può subire anche quel soggetto che non abbia ancora una specifica capacità professionale e non svolga attività lavorativa (si pensi ad uno studente ad esempio): in tal caso ci troviamo di fronte ad un danno futuro ed il giudice dovrà svolgere un giudizio probabilistico, prevedendo se ed in quale misura i postumi permanenti ridurranno la futura capacità di guadagno (a tal proposito il giudice terrà conto dell’entità e qualità delle lesioni subite dalla vittima, dell’orientamento eventualmente manifestato verso una certa attività lavorativa, degli studi portati a termine, dell’educazione ricevuta dalla famiglia, della posizione sociale ed economica della famiglia, … ).

 

DIRITTO DI REGRESSO: a fronte di un’obbligazione (ad esempio quella di risarcimento del paziente danneggiato da errore medico) che sorge in capo a più soggetti (medici, infermieri, struttura sanitaria nel suo complesso), il diritto di regresso permette al soggetto che ha adempiuto per intero all’obbligazione (ad esempio la struttura sanitaria che ha pagato al danneggiato l’integrale risarcimento del danno patito in conseguenza di errore medico), di ottenere da ognuno dei soggetti obbligati il pagamento della relativa quota.