Cassazione Civile, Sez. III, 11.11.2019, n. 28.992

Cassazione Civile, Sez. III, 11.11.2019, n. 28.992

Cosa deve dimostrare il paziente per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un errore medico? Come può il medico dimostrare la propria non responsabilità per i danni patiti dal paziente?

Afferma la Suprema Corte che le ipotesi di responsabilità professionale medica non possono essere considerate alla stregua di una qualunque ipotesi di responsabilità contrattuale, dove chi avanza la richiesta di risarcimento per i danni subiti ha l’onere di allegare la fonte dell’obbligazione e l’inadempimento da parte del soggetto obbligato ad adempiere.

In ipotesi di responsabilità professionale medica, al paziente che vuole ottenere il risarcimento dei danni che ritiene aver patito in conseguenza di errore medico si chiede qualcosa di più e di diverso: non basta che alleghi la fonte dell’obbligazione (esempio il contratto di spedalità) e l’inadempimento del medico, ma deve anche dimostrare la connessione causale tra il danno patito e l’inadempimento del sanitario. Questo perché il medico potrebbe sì risultare inadempiente in quanto, nel curare il paziente, non abbia rispettato le linee guida vigenti e le buone pratiche clinico assistenziali, ma il danno che il paziente ha subito (e che dovrà comunque dimostrare) potrebbe non essere riconducibile all’operato del medico inadempiente, ma magari ad una causa imprevedibile o comunque non imputabile al medico.

Ecco che allora spetta al paziente la dimostrazione del nesso causale tra il danno subito e la condotta del medico e per tale dimostrazione il danneggiato potrà avvalersi anche di presunzioni. Spetta invece al medico la dimostrazione che l’adempimento c’è stato oppure che, sebbene ci sia stato un inadempimento, esso è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile.

E così: se rimane il dubbio sul nesso causale tra condotta del medico e danno patito dal paziente, questo va a detrimento del paziente; se invece resta ignota la causa dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale oppure resta indimostrata l’imprevedibilità e l’inevitabilità di detta causa, allora le conseguenze sfavorevoli ricadono sul medico.