Cassazione Civile, Sez. III, 11.11.2019, n. 28.990

Cassazione Civile, Sez. III, 11.11.2019, n. 28.990

In caso di paziente con stato di salute già compromesso, che, a seguito di un intervento veda peggiorato il proprio stato di salute, come si determina il danno che il medico è tenuto a risarcire?
Anzitutto è necessario capire se le condizioni di salute pregresse del paziente erano idonee, di per sé, a causare il danno, a prescindere dalla condotta del sanitario: in questo caso infatti nessun risarcimento potrà essere chiesto al medico. Se invece le condizioni di salute pregresse non potevano dar luogo a quell’evento di danno, allora il medico sarà da considerarsi responsabile di tutte le conseguenze pregiudizievoli verificatesi.
Chiarito questo aspetto, è necessario capire a quali e quante menomazioni sia andato incontro il soggetto a seguito della condotta lesiva del medico. Non è detto che tutte le conseguenze dannose si manifestino nelle immediatezze del trattamento medico ed in contemporanea tra loro; in secondo luogo non è detto che il danno che il paziente subisce in conseguenza dell’intervento medico, vada ad incrementare l’incapacità biologica pregressa (ci sono infatti menomazioni che coesistono, senza che l’una incida sull’altra, e menomazioni che aumentano l’invalidità pregressa).
Tutte le considerazioni fin qui espletate, hanno importantissimi risvolti pratici andando ad incidere sensibilmente sulla quantificazione e monetizzazione del danno conseguente all’attività medica: a parità di danno provocato dall’attività medica, spetterà un risarcimento nettamente maggiore a quel soggetto che, proprio per l’errore medico, ha visto aumentare la propria incapacità biologica pregressa.

Le norme contenute nella legge Balduzzi, ricalcate nella legge Gelli – Bianco, in particolare quelle che prevedono che le lesioni micropermanenti (invalidità permanente da 1% a 9%) debbano essere liquidate in base al criterio tabellare vigente in materia di RCA (artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni D.L. 209/2005) si applicano non soltanto ai casi che si siano verificati successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche a quelli verificatisi prima della sua entrata in vigore ed in particolare:

  •  nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata posta in essere ed il conseguente danno si sia prodotto prima dell’entrata in vigore della norma;
  • nei giudizi sempre in corso ed in quelli già conclusi, con il solo limite della formazione del giudicato (solo questo preclude una modifica retroattiva della regola giudiziale).

Detta applicazione retroattiva delle norme in questione non va neanche a ledere il principio del legittimo affidamento nella determinazione del valore monetario del danno non patrimoniale: il potere discrezionale del giudice di liquidare in via equitativa il danno si colloca su un piano distinto e comunque al di fuori della fattispecie legale della responsabilità civile.