Cassazione Civile, Sez. III, 11.11.2019, n. 28.988

Cassazione Civile, Sez. III, 11.11.2019, n. 28.988

A seguito di un evento lesivo generato da malpractice medica (errore medico), il danno da perdita della capacità lavorativa generica subito da un soggetto che abbia conservato lo stesso reddito, ma lavori con maggior pena, si configura come danno non patrimoniale: tale danno deve liquidarsi in percentuale rispetto al danno biologico. In tutti gli altri casi, cioè quando la vittima abbia perso in tutto o in parte la propria capacità di produrre reddito, allora ci troviamo di fronte ad un danno patrimoniale da lucro cessante, da quantificarsi in base alla diminuzione (o perdita) di reddito.

Il criterio del triplo della pensione sociale (o assegno sociale) per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa generica può essere utilizzato solo nel caso in cui la vittima goda di un reddito talmente modesto e sporadico da rendere il soggetto sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato.