Cassazione Civile, Sez. III, 11.11.2019, n. 28.986

Cassazione Civile, Sez. III, 11.11.2019, n. 28.986

Un uomo, dopo aver subito una frattura dell’anca destra che gli ha comportato un’invalidità permanente del 60%, rimane coinvolto in un sinistro stradale e subisce un trauma contusivo della stessa anca destra: l’invalidità permanente passa dal 60% al 66,5%. L’uomo cita quindi in giudizio la Compagnia assicurativa competente chiedendo il risarcimento del danno patito in conseguenza del sinistro stradale, considerando la pregressa invalidità permanente (dunque dal 60% al 66,5%). La Compagnia dal canto suo ritiene di dover pagare il risarcimento corrispondente all’invalidità causata dal sinistro stradale, ossia del 6,5% (da 0% a 6,5%).

Nel caso oggetto di decisione da parte della Suprema Corte, il sinistro ha colpito lo stesso arto già menomato provocando all’uomo un aggravamento della pregressa invalidità del 6,5% (dal 60% al 66,5%). Il punto è che, se andiamo a monetizzare, la versione del danneggiato e quella della Compagnia assicurativa conducono a due risultati ben diversi: lo stesso 6,5% ha un’incidenza significativamente differente a seconda che intervenga su una persona perfettamente sana (risarcimento intorno ad € 12.000,00) o su una persona che presenta già un’invalidità pregressa del 60% (risarcimento intorno ad € 80.000,00).

La Cassazione, confermando quanto già statuito sia in primo grado che in appello, respinge il ricorso avanzato dalla Compagnia assicurativa riconoscendo la correttezza della tesi del danneggiato.

Possiamo dunque concludere che, a fronte dello stesso evento lesivo, al soggetto già menomato nella stessa parte del corpo danneggiata anche dal sopravvenuto evento lesivo, spetterà un risarcimento di gran lunga maggiore rispetto a quello che spetterebbe ad un soggetto perfettamente sano.